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Il diritto alla salute negli strumenti internazionali sui diritti umani
Dchiarazione universale dei diritti umani
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione,
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidita', vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volonta'.
2. La maternita' e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale.
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI SOCIALI E CULTURALI
Articolo 12
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle
migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.
Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena
attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:
a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalita' infantile, nonche' il sano sviluppo
dei bambini/e;
b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;
c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali
e d'altro genere;
d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso
di malattia.
CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE
Articolo 12
1. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei
confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di
parita' con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono
alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo I del presente articolo, gli Stati parti forniranno alle
donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e,
se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante
l'allattamento.
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei piu' alti livelli
raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative.
Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di
beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare
devono prendere misure appropriate per:
- ridurre il tasso di mortalita' neonatale ed infantile;
- garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo
sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
- combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro,
l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di
acqua potabile, tenuto conto dei dischi di inquinamento ambientale;
- garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
- garantire che tutti i membri della societa' in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati
sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento
materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto
che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
- sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia
di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche
tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo
scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo.
A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.
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